Art. 3
In vigore dal 24 apr 1948
Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 6 marzo 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 129. - FRASCA
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;302#art-3