Art. 2

In vigore dal 23 apr 1948
L'organico del ricostituito comune di Usseaux ed il nuovo organico del comune di Fenestrelle, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione. Al personale già in servizio presso il comune di Fenestrelle, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;293#art-2

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Art. 2 Ricostituzione del comune di Usseaux (Torino). — Testo vigente | Portale Normativo