Art. 1
In vigore dal 15 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla, proposta del Ministro per l'interno;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:
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Le frazioni di Montecchio, Tenaglie e Melezzole del comune di Baschi, sono erette in unico comune autonomo, denominato Montecchio, con sede in Montecchio, e con il territorio delimitato nella pianta planimetrica annessa al presente decreto.
Il Prefetto di Terni, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;256#art-1