Art. 1
In vigore dal 3 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:
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La spesa di lire 500 milioni prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 1532, per il finanziamento a favore della Società mineraria carbonifera sarda è elevata a lire un miliardo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-05;197#art-1