Art. 2
In vigore dal 23 mar 1948
Gli organici del comune di Parodi Ligure e del costituito comune di Bosio, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero complessivo dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Parodi Ligure.
Al personale già in servizio presso il comune di Parodi Ligure, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-05;150#art-2