Art. 1
In vigore dal 20 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
PROMULGA
Il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dei 7 febbraio 1948:
Articolo unico.
Il contributo ordinario dello Stato a favore dell'Istituto di biologia marina di Rovigno, trasferito a Venezia, viene elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1947-48, alla somma di L. 1.500.000.
È altresì autorizzata la concessione a favore dell'Istituto predetto per l'esercizio finanziario 1947-48 di un contributo straordinario di L. 2.000.000.
È data facoltà al Ministro per il tesoro di provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 4 marzo 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - GONELLA - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 219. - FRASCA
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-04;590#art-1