Art. 1
In vigore dal 6 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il bilancio;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 febbraio 1948:
Articolo unico.
Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati per l'esercizio finanziario 1947-48, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:
Ministero dei lavori pubblici:
Cap. n. 219-bis (modificata la denominazione).
- Contributo all'Ente siciliano di elettricità,
ai sensi dell'articolo 19, primo comma, del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 2 gennaio 1947, n. 2, e dell'art. 3 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 31 luglio 1947, numero 1033............... L. 1.589.750.000
--------------
Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Cap. n. 137-bis (di nuova stituzione). -
Contributo all'Ente siciliano di elettricità, ai
sensi dell'art. 19, primo comma, del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2
gennaio 1947, n. 2, e dell'art. 3 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31
luglio 1947, n. 1033............................ L. 1.589.750.000
--------------
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 4 marzo 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - DEL VECCHIO - EINAUDI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 147. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-04;283#art-1