Art. 1

In vigore dal 7 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il bilancio; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948: Articolo unico. Lo stanziamento del capitolo sessantaquattro dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1947-48, relativo alle spese per la prevenzione e repressione dei reati, è aumentato di lire trenta milioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 3 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO - EINAUDI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1948 Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 88. - FRASCA
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Art. 1 Aumento dello stanziamento del capitolo 64 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1947-48, relativo alle spese per la prevenzione e la repressione dei reati. — Testo vigente | Portale Normativo