Art. 1

In vigore dal 27 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio del Ministro con deliberazione del 12 febbraio 1948: Articolo unico. La misura del contributo previsto dalla lettera e) articolo 5 del regio decreto 4 ottobre 1934, n. 1691, è elevata da L. 50.000 a L. 250.000. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 2 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - GONELLA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 6. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-02;405#art-1

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Art. 1 Modificazione dell'art. 5 del regio decreto 4 ottobre 1934, n. 1691, relativo all'Istituto elettrotecnico "Galileo Ferraris" di Torino. — Testo vigente | Portale Normativo