Art. 3
In vigore dal 13 apr 1948
L'organico del comune di Sale delle Langhe ed il nuovo organico di Sale San Giovanni, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero complessivo dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Sale delle Langhe.
Al personale già in servizio presso il comune di Sale delle Langhe, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica, e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 2 marzo 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 97. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-02;245#art-3