Art. 2

In vigore dal 26 mar 1948
Gli organici del comune di Trescore Balneario e del ricostituito o comune di Zandobbio, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione. Al personale già in servizio presso il comune di Trescore Balneario, che sarà inquadrato o nel predetto organico, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiore a quelli goduti, all'atto dell'inquadramento medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-02;164#art-2

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Art. 2 Ricostituzione del comune di Zandobbio (Bergamo). — Testo vigente | Portale Normativo