Art. 1
In vigore dal 18 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA. REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro:
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:
Articolo unico.
Ai componenti del Consiglio nazionale forense è corrisposto, oltre le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno spettanti ai funzionari di grado 5°, un gettone di presenza nella misura di cui agli del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, numero 572 e 2 del decreto legislativo 7 dicembre 1946, n. 623.
La spesa relativa graverà sui Capitolo 15 del bilancio del Ministero di grazia, e giustizia.
Il presente decreto ha effetto dal 1 gennaio 1948.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 26 febbraio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - GRASSI - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 182- FRASCA
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-26;358#art-1