Art. 1

In vigore dal 18 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA. REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro: PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948: Articolo unico. Ai componenti del Consiglio nazionale forense è corrisposto, oltre le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno spettanti ai funzionari di grado 5°, un gettone di presenza nella misura di cui agli del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, numero 572 e 2 del decreto legislativo 7 dicembre 1946, n. 623. La spesa relativa graverà sui Capitolo 15 del bilancio del Ministero di grazia, e giustizia. Il presente decreto ha effetto dal 1 gennaio 1948. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 26 febbraio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - GRASSI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 182- FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-26;358#art-1

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Art. 1 Compensi spettanti ai componenti del Consiglio nazionale forense. — Testo vigente | Portale Normativo