Art. 1

In vigore dal 9 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per l'industria ed il commercio e per l'interno; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948; Articolo unico. Le agevolazioni fiscali, previste nella legge 23 marzo 1940, n. 285, a favore dell'industria e del commercio dei marmi nelle province di Apuania e di Lucca, sono applicabili fino al 31 dicembre 1948. A decorrere dal 1 luglio 1947 è elevata a cento volte la misura della tassa unica stabilita dall'art. 2 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 1236. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 26 febbraio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - PELLA - EINAUDI - TREMELLONI - SCELBA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 144. - FRASCA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-26;314#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Proroga delle agevolazioni fiscali a favore dell'industria e del commercio dei marmi nelle province di Apuania e Lucca. — Testo vigente | Portale Normativo