Art. 1
In vigore dal 9 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per l'industria ed il commercio e per l'interno;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948;
Articolo unico.
Le agevolazioni fiscali, previste nella legge 23 marzo 1940, n. 285, a favore dell'industria e del commercio dei marmi nelle province di Apuania e di Lucca, sono applicabili fino al 31 dicembre 1948.
A decorrere dal 1 luglio 1947 è elevata a cento volte la misura della tassa unica stabilita dall'art. 2 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 1236.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 26 febbraio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - PELLA - EINAUDI - TREMELLONI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 144. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-26;314#art-1