Art. 1
In vigore dal 11 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:
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Al personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, di ruolo e non di ruolo, che sia incaricato di servizi d'istituto in località distanti più di un chilometro dal proprio ufficio, ma meno di quanto previsto perché sorga il diritto al trattamento di missione intero o ridotto, è concessa, in aggiunta al rimborso delle spese tranviarie, una indennità pari rispettivamente ad un decimo o ad un quinto della diaria normale di missione, escluso il supplemento di pernottazione, a seconda che l'espletamento dell'incarico richieda un'assenza dall'ufficio di durata non superiore o superiore a cinque ore.
Il tempo impiegato in più servizi nella medesima giornata si somma, agli effetti del precedente comma.
Nessuna indennità viene corrisposta quando gli incarichi di cui sopra abbiano per scopo semplici conferenze presso altri uffici, ovvero esami di atti o di disegni, o lavori di tavolo. In tal caso verranno rimborsate le sole spese tranviarie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-26;230#art-1