Art. 1
In vigore dal 3 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana, di concerto coi Ministri per le finanze e per il tesoro;
PROMULGA
Il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 30 dicembre 1947:
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Le norme di cui all' della legge 1 agosto 1941, n. 931, sono applicabili fino alla data che sarà stabilita con successivo provvedimento legislativo.
È ugualmente applicabile fino alla data che sarà stabilita con successivo provvedimento legislativo e limitatamente agli enti pubblici già operanti nell'Africa italiana o comunque d'interesse politico od economico coloniale, la norma di cui all' del regio decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, già prorogata con decreti legislativi Presidenziali 9 ottobre 1946, n. 198 e 2 gennaio 1947, n. 5, fino al 31 marzo 1947.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-25;469#art-1