Art. 2

In vigore dal 28 apr 1948
La Commissione aggiunta rimarrà in carico per un anno dalla data del decreto Ministeriale di istituzione. Il Ministro può peraltro prorogarne il funzionamento per un altro anno. Alla Commissione medesima sono devolute tutte le attribuzioni della Commissione centrale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-22;332#art-2

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