Art. 2

In vigore dal 6 apr 1948
Le patenti di collettore e di ufficiale esattoriale, rilasciate ai sensi della legge 2 ottobre 1940, n. 1429, restano valide fino al 30 giugno 1948.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-21;204#art-2

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