Art. 2
In vigore dal 6 apr 1948
Le patenti di collettore e di ufficiale esattoriale, rilasciate ai sensi della legge 2 ottobre 1940, n. 1429, restano valide fino al 30 giugno 1948.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-21;204#art-2