Art. 1
In vigore dal 6 mar 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 19 febbraio 1948;
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Il contributo di L. 24.000.000, concesso all'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 settembre 1947, n. 1065, è elevato, per l'esercizio finanziario 1947 - 1948, a L. 94.000.000.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-20;97#art-1