Art. 1

In vigore dal 6 mar 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 19 febbraio 1948; . Il contributo di L. 24.000.000, concesso all'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 settembre 1947, n. 1065, è elevato, per l'esercizio finanziario 1947 - 1948, a L. 94.000.000.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-20;97#art-1

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