Art. 1
In vigore dal 3 lug 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per la grazia e giustizia e per l'industria e commercio;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 febbraio 1948:
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È concesso ai datori di lavoro di effettuare entro il 30 settembre 1948 i versamenti finora dovuti o scadenti prima di tale termine a favore del Fondo indennità impiegati a norma del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e di provvedere inoltre entro il termine predetto del 30 settembre 1948 all'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione previsti dall'art. 5 dello stesso decreto alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo.
Note all'articolo
- La L. 5 giugno 1949, n. 338 ha disposto (con l'art. 1) che "E' prorogato fino al 31 dicembre 1949 il termine stabilito con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 febbraio 1948, n. 243, per il versamento al Fondo per l'indennita' agli impiegati da parte dei datori di lavoro degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo."; ha inoltre disposto (con l'art. 2) che la predetta modifica ha effetto dal 1 aprile 1949.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-19;243#art-1