Art. 2
In vigore dal 5 mar 1948
In conformità delle direttive economico-finanziarieconcernenti il programma di cooperazione previsto nell', stabilite dal Consiglio dei Ministri, lo studio e la predisposizione dei piani di attuazione spettano a un sottocomitato istituito in seno al Comitato Interministeriale per la Ricostruzione (C.I.R.) e composto:
del Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede;
del Ministro senza portafoglio designato ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;
del Ministro per gli affari esteri;
del Ministro per il bilancio;
del Ministro per il tesoro;
del Ministro per l'agricoltura e le foreste;
del Ministro per l'industria ed il commercio;
del Ministro per il commercio con l'estero;
del Delegato italiano per la Cooperazione internazionale.
Alle riunioni del Sottocomitato sono invitati a partecipare altri Ministri quando si discutano materie di competenza dei rispettivi Dicasteri.
Il Presidente può delegare la presidenza del Sottocomitato al Ministro per il bilancio.
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