Art. 1

In vigore dal 8 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sentita la Corte dei conti; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA Il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948: . È prorogata al 31 dicembre 1947 l'efficacia, del decreto 19 settembre 1946, n. 321, relativo alla proroga, al 30 giugno 1947, delle modificazioni apportate dal regio decreto 16 dicembre 1941, n. 1557, e dal decreto luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 235, all'art. 81 del regolamento sui lavori del Genio militare.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-17;503#art-1

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Art. 1 Proroga delle modificazioni apportate - per lo stato di guerra - all'art. 81 del regolamento sui lavori del Genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365. — Testo vigente | Portale Normativo