Art. 2

Abrogato
In vigore dal 1 nov 1956
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 3 GENNAIO 1957, N. 1

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-17;354#art-2

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Art. 2 Provvidenze economiche a favore dei primi avieri del ruolo specialisti raffermati che abbiano compiuto almeno sei anni di effettivo servizio. — Testo vigente | Portale Normativo