Art. 2
In vigore dal 6 mar 1948
L'organico del comune di Sagliano Micca ed il nuovo organico del comune di Andorno Micca, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro riunione.
Al personale già in servizio presso il comune di Andorno Micca, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-16;103#art-2