Art. 1
In vigore dal 11 mar 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e commercio, e per il lavoro e la previdenza sociale;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 febbraio 1948;
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Le disposizioni relative alla temporanea sospensione delle limitazioni alla vendita al pubblico ed alla somministrazione nei ristoranti e negli altri pubblici esercizi delle carni fresche o congelate di agnello e delle relative frattaglie, contenute nel decreto legislativo 30 novembre 1947, n. 1403, si applicano fino a tutto il 30 aprile 1948.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-15;110#art-1