Art. 1
In vigore dal 19 mar 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 10 gennaio 1948:
Articolo unico.
È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 10 milioni da parte dello Stato a favore della libera Università di Camerino.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, all'assegnazione della predetta somma nello stato di previsione della spesa, del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1947-48.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 14 febbraio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - GONELLA - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 176. - FRASCA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-14;91#art-1