Art. 1

In vigore dal 19 mar 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Visto le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 10 gennaio 1948: Articolo unico. È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 10 milioni da parte dello Stato a favore della libera Università di Camerino. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, all'assegnazione della predetta somma nello stato di previsione della spesa, del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1947-48. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 14 febbraio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - GONELLA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1948 Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 176. - FRASCA
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Art. 1 Concessione di un contributo straordinario da parte dello stato, a favore della libera Universita' di Camerino. — Testo vigente | Portale Normativo