Art. 4
In vigore dal 27 mar 2012
Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 14 febbraio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - GRASSI -
SCELBA - FACCHINETTI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 93. - FRASCA
Note all'articolo
- Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 23 gennaio 2014, n. 5 (in G.U. 1a s.s. 29/1/2014, n. 5), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2268 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 nella parte in cui, al numero 297) del comma 1, abroga il presente provvedimento.
- Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, nel sopprimere il numero 297) dell'art. 2268, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera q)) che "per l'effetto, il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, riprende vigore ed e' sottratto agli effetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-14;43#art-4