Art. 2
In vigore dal 11 mag 1948
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, COD proprio decreto, alla occorrente variazione di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana, È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 14 febbraio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - GONELLA - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1948
Atti del governo, registro n. 19, foglio n. 112. - FRASCA
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