Art. 2
In vigore dal 28 mar 1948
Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alla iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1947-48, della somma di cui all'articolo precedente.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-14;167#art-2