Art. 2

In vigore dal 24 mar 1948
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'esecuzione dell'Accordo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-14;153#art-2

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Art. 2 Approvazione dell'Accordo fra il Governo italiano ed il Governo degli Stati Uniti d'America per il programma di assistenza per l'estero degli Stati Uniti e relativo annesso, conclusi a Roma il 3 gennaio 1948. — Testo vigente | Portale Normativo