Art. 1

In vigore dal 18 apr 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 gennaio 1948: . L'applicabilità dell'art. 6 - primo, secondo e terzo comma - della legge 31 ottobre 1942, n. 1352, è estesa, al 31 dicembre 1948. La facoltà prevista dal citato art. 6 può essere esercitata anche per la destinazione alla reggenza di preture prive di titolare, nei confronti: a) degli uditori che precedentemente alla nomina abbiano esercitato funzioni giudiziarie ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1946, n. 352, o come vice pretori onorari; b) degli uditori che successivamente alla nomina stessa abbiano compiuto un tirocinio effettivo di almeno quattro mesi. Per gli uditori di cui alla lettera b) la destinazione in reggenza ha luogo previo parere favorevole dei capi di Corte.

Note all'articolo

  • La L. 3 febbraio 1949, n. 26 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono prorogate fino al 31 dicembre 1949 le seguenti disposizioni: a) l'art. 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 113, fermo restando per gli uditori destinati in reggenza il trattamento economico stabilito dall'art. 6, terzo comma, della legge 31 ottobre 1942, n. 1352; [. . .]." Ha inoltre disposto (con l'art. 4) che "La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1949 [. . .]."
  • La L. 5 gennaio 1950, n. 8 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "Fino al 31 dicembre 1950 sono prorogati: [. . .] b) l'art. 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 113, fermo restando per gli uditori destinati in reggenza il trattamento economico stabilito dall'art. 6, terzo comma, della legge 31 ottobre 1942, n. 1352; [. . .]."
  • La L. 5 marzo 1951, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "Fino a nuova disposizione sono prorogati: [. . .]; b) l'art. 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 113, fermo restando, per gli uditori destinati in reggenza, il trattamento economico stabilito dalla legge 10 gennaio 1950, n. 4; [. . .]." Ha inoltre disposto (con l'art. 2) che "La presente legge ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1951."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-14;113#art-1

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