Art. 2

In vigore dal 26 mar 1948
È autorizzata, per il corrente esercizio finanziario, la spesa straordinaria di L. 400.000.000 (quattrocento milioni) quale primo contributo di carattere straordinario, da erogarsi per la ricostituzione ed il riassetto del materiale didattico e scientifico degli enti di cui all'articolo precedente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-13;158#art-2

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Art. 2 Provvedimenti finanziari a favore delle universita' e degli Istituti di istruzione superiore. — Testo vigente | Portale Normativo