Art. 1
In vigore dal 18 mar 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il commercio con l'estero;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 febbraio 1948;
Il regio decreto-legge 15 novembre 1943, n. 7/B è abrogato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-12;133#art-1