Art. 2
AbrogatoIn vigore dal 5 ago 1994
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 13 LUGLIO 1994, N. 480
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-11;50#art-2