Art. 2
In vigore dal 13 mar 1948
Il presente decreto entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà incerto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 11 febbraio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - SCELBA - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alle corte dei conti, addì 8 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 34. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-11;116#art-2