Art. 2
In vigore dal 6 mar 1948
L'organico del ricostituito comune di Brembate di sopra ed il nuovo organico del comune di Ponte San Pietro, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.
Al personale già in servizio presso il comune di Ponte San Pietro, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-11;102#art-2