Art. 2

In vigore dal 25 feb 1948
Gli organici dei comuni di Marano e di Quarto saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Al personale già in servizio presso il comune di Marano, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo. Il numero complessivo dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Marano. Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 5 febbraio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SCELBA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1948 Atti dei Governo, registro n. 17, foglio n. 143. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-05;60#art-2

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Art. 2 Erezione in Comune autonomo della frazione Quarto del comune di Marano (Napoli). — Testo vigente | Portale Normativo