Art. 2

In vigore dal 7 apr 1948
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 gennaio 1948. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 3 febbraio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - TREMELLONI - DEL VECCHIO - CAPPA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 1 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 6. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-03;210#art-2

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Art. 2 Proroga al 31 dicembre 1948 delle disposizioni concernenti l'assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali. — Testo vigente | Portale Normativo