Art. 1

In vigore dal 12 mar 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 28 gennaio 1948: Articolo unico. Alla vedova dell'on. Bruno Buozzi, signora Caterina Caggianesi, e alla vedova del colonnello Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo, signora Amalia Dematteis, è concessa, a partire dal 1 giugno 1947 e per tutto lo stato di vedovanza, una pensione straordinaria annua pari alla differenza tra lire 240.000 e gli assegni ad esse spettanti a norma delle disposizioni vigenti sulle pensioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 1° febbraio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 53 febbraio 1948 Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 151 - FRASCA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-01;68#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Concessione di una pensione straordinaria alle vedove dell'on. Bruno Buozzi e dei colonnello Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo. — Testo vigente | Portale Normativo