Art. 1

In vigore dal 28 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per la difesa, per la marina mercantile e per i trasporti; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 9 gennaio 1948; . Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di prolungamento della Convenzione sanitaria internazionale 1944, modificante la Convenzione sanitaria internazionale del 21 giugno 1926 ed al Protocollo di prolungamento della Convenzione sanitaria internazionale per la navigazione aerea 1944, modificante la Convenzione sanitaria internazionale per la navigazione aerea del 12 aprile 1933, Protocolli conclusi a Washington il 23 aprile 1946.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-31;978#art-1

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