Art. 2

Abrogato
In vigore dal 22 dic 2008
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-30;218#art-2

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Art. 2 Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, in deroga a tutte le disposizioni di legge, alla demolizione degli edifici gravemente danneggiati da eventi bellici. — Testo vigente | Portale Normativo