Art. 1
In vigore dal 13 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per la pubblica istruzione;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 30 dicembre 1947:
Articolo unico.
Le costruzioni edilizie nell'ambito del piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento della parte centrale della città di Modena, devono, per fruire della esenzione venticinquennale dall'imposta e dalle sovraimposte, provinciale e comunale, sui fabbricati, essere compiute entro il 31 ottobre 1949, ferma restando Ma decorrenza, dell'esenzione stessa, dal 21 gennaio 1942.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 30 gennaio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - TUPINI - GRASSI - PELLA - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 103. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-30;172#art-1