Art. 2

In vigore dal 1 mar 1948
L'organico del ricostituito comune di Brione ed il nuovo organico del comune di Ome, saranno stabiliti dai Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere rispettivamente superiori a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione. Al personale già in servizio presso il comune di Ome, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo. Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 29 gennaio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SCELBA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1948 Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 160. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-29;81#art-2

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Art. 2 Ricostituzione del comune di Brione (Brescia). — Testo vigente | Portale Normativo