Art. 2

In vigore dal 24 feb 1948
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 28 gennaio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1948 Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 101. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-28;52#art-2

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Art. 2 Norme integrative circa la riassunzione obbligatoria del reduci negli impieghi non di ruolo ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 138, e di successive disposizioni legislative. — Testo vigente | Portale Normativo