Art. 2

In vigore dal 21 mag 1948
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto il quale entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 27 gennaio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato atta Corte dei conti, addì 17 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 120. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-27;476#art-2

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Art. 2 Concessione, da parte dello Stato, di un contributo di lire un miliardo ad integrazione del Fondo assistenza disoccupati. — Testo vigente | Portale Normativo