Art. 1

In vigore dal 17 mar 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 16 gennaio 1948: Articolo unico. Agli effetti dell'applicazione dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 484, e successive modificazioni, sarà tenuto conto, per il trimestre dal 1 gennaio al 31 marzo 1948, dell'indice medio del costo dell'alimentazione rilevato dall'istituto centrale di statistica per il trimestre luglio settembre 1947. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 26 gennaio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1948 Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 166. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-26;85#art-1

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Art. 1 Determinazione della misura della indennita' di carovita da corrispondersi al personale delle Amministrazioni dello Stato per il trimestre gennaio-marzo 1948. — Testo vigente | Portale Normativo