Art. 2

In vigore dal 27 gen 1948
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni dipendenti dall'applicazione del presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-23;9#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.). — Testo vigente | Portale Normativo