Art. 1

In vigore dal 27 gen 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 22 gennaio 1948; . Il presidente del Consiglio di amministrazione della Banca nazionale del Lavoro, oltre a quelli spettantigli per statuto, eserciterà tutti i poteri e le facoltà che secondo lo statuto stesso della Banca e delle annesse Sezioni autonome per il Credito fondiario, il Credito cinematografico e il Credito alberghiero e turistico sono attribuiti ai rispettivi Consigli di amministrazione e Comitati esecutivi. I poteri e le facoltà di cui sopra potranno essere esercitati fino a quando non siasi provveduto alla ricostituzione di detti organi amministrativi e comunque non oltre il 30 aprile 1948. Entro il termine di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto detto presidente proporrà e promuoverà gli aggiornamenti e le modifiche da apportare agli statuti della Banca e delle suindicate Sezioni autonome annesse.
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