Art. 1
In vigore dal 27 gen 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 22 gennaio 1948;
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Il presidente del Consiglio di amministrazione della Banca nazionale del Lavoro, oltre a quelli spettantigli per statuto, eserciterà tutti i poteri e le facoltà che secondo lo statuto stesso della Banca e delle annesse Sezioni autonome per il Credito fondiario, il Credito cinematografico e il Credito alberghiero e turistico sono attribuiti ai rispettivi Consigli di amministrazione e Comitati esecutivi.
I poteri e le facoltà di cui sopra potranno essere esercitati fino a quando non siasi provveduto alla ricostituzione di detti organi amministrativi e comunque non oltre il 30 aprile 1948.
Entro il termine di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto detto presidente proporrà e promuoverà gli aggiornamenti e le modifiche da apportare agli statuti della Banca e delle suindicate Sezioni autonome annesse.
Storico versioni
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