Art. 1
In vigore dal 2 mar 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza, sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i trasporti;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 gennaio 1948:
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All'art. 17 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240, dopo le parole "Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.)" sono aggiunte le seguenti: "e dalla Gestione Raggruppamenti Autocarri (G.R.A.), dipendente dal Ministero dei trasporti".
Per gli acquisti effettuati presso la Gestione Raggruppamenti Autocarri il relativo importo sarà dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale versato direttamente alla Tesoreria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-23;78#art-1