Art. 1

In vigore dal 14 mar 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio, per le finanze, per il tesoro e per la grazia e giustizia; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 10 gennaio 1948; . Le facoltà di cui agli del decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, il cui esercizio fu prorogato al 31 dicembre 1947, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1213, possono essere ulteriormente esercitate fino, al 30 giugno 1948.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-23;115#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo