Art. 1 bis
In vigore dal 12 apr 2025
1. Chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria o ferrata, ostruendo la stessa con il proprio corpo, è punito con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a due anni se il fatto è commesso da più persone riunite.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-22;66#art-1-bis